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La Giustizia amministrativa tra indipendenza di giudizio e dipendenza tecnologica. Come preservare responsabilità e fiducia?

| 08/09/2026
La Giustizia amministrativa tra indipendenza di giudizio e dipendenza tecnologica. Come preservare responsabilità e fiducia?

Tecnologie, intelligenza artificiale, cloud: come l’innovazione può servire il procedimento di giustizia, sostenendo l’attività dei giudici e rendendo efficienti le procedure? Il nodo dell’indipendenza e della sovranità a difesa della riservatezza dei dati e delle procedure.

Introduzione

Il dibattito sull’innovazione tecnologica nella giustizia tende spesso a concentrarsi sugli strumenti: processo telematico, portali, banche dati, piattaforme, cloud, intelligenza artificiale. La questione, tuttavia, è più profonda. La digitalizzazione della giustizia non è, o almeno non è più, un tema soltanto tecnico. È un tema istituzionale. Riguarda il modo in cui una giurisdizione organizza il proprio lavoro, custodisce il proprio patrimonio informativo, assicura continuità, efficienza e sicurezza, e soprattutto preserva i caratteri essenziali della funzione giurisdizionale: indipendenza, imparzialità, responsabilità personale della decisione, motivazione e fiducia dei cittadini. Per la Giustizia amministrativa il tema assume una complessità particolare, perché il giudice amministrativo è impegnato su un doppio fronte. 

Da un lato, è chiamato a conoscere e sindacare le scelte tecnologiche delle pubbliche amministrazioni: algoritmi, piattaforme digitali, procedimenti automatizzati, sistemi di intelligenza artificiale e, più in generale, nuove forme tecnologiche di esercizio del potere pubblico. Dall’altro lato, la stessa Giustizia amministrativa deve governare l’innovazione al proprio interno: deve decidere come digitalizzare il processo, come costruire i propri sistemi informativi, governare i dati, garantire la sicurezza delle infrastrutture e utilizzare tecnologie avanzate, incluse quelle di intelligenza artificiale. Questo duplice ruolo rende la nostra esperienza particolarmente significativa: non solo il giudice che giudica l’algoritmo altrui, ma anche il giudice che governa l’integrazione delle tecnologie di IA nella propria organizzazione.

La tecnologia è già entrata nel mondo del diritto: negli studi professionali, nelle banche dati, negli strumenti di ricerca, negli atti delle parti, nei procedimenti amministrativi e nell’organizzazione degli uffici giudiziari. La questione che dobbiamo porci è dunque: a quali condizioni l’innovazione tecnologica può entrare nella giustizia senza alterare la natura della giurisdizione?L’esperienza della Giustizia amministrativa mostra che la digitalizzazione non può essere intesa come una successione di soluzioni tecniche introdotte per esigenze contingenti. È, piuttosto, un percorso progressivo di governo dell’innovazione: processo amministrativo telematico, evoluzione del sistema informativo, reingegnerizzazione dei portali, politica del dato, Data Warehouse, open data, piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale. Ogni passaggio ha preparato il successivo. E soprattutto ogni innovazione è stata ricondotta a un’esigenza di fondo: usare la tecnologia per rafforzare la giurisdizione, senza rischiare di modificarne surrettiziamente la natura. In altri termini, la vera alternativa è tra tecnologia governata e tecnologia non governata, affidata a garanzie soltanto dichiarate o comunque non pienamente verificabili dall’istituzione che la utilizza. E nella giurisdizione le garanzie soltanto dichiarate, affidate in sostanza a una tutela solo civilistica, non bastano. Di qui il filo conduttore di queste riflessioni: la Giustizia amministrativa ha scelto sì di innovare, ma di innovare governando.

Dal PAT all’ecosistema operativo

Il primo passaggio di questo percorso è rappresentato dal processo amministrativo telematico. Il 1° gennaio 2017 ha segnato, per la Giustizia amministrativa, una data spartiacque. Da quel momento il PAT è divenuto realtà, con una caratteristica decisiva: non una digitalizzazione parziale, limitata ad alcuni adempimenti o ad alcune fasi del giudizio, ma una digitalizzazione integrale del processo. Questa è stata la scelta davvero fondativa. Il processo amministrativo non è stato semplicemente affiancato da strumenti informatici. È stato ripensato come flusso digitale, dall’iscrizione a ruolo alla pubblicazione del provvedimento, passando per il deposito degli atti, le comunicazioni, la gestione del fascicolo, le attività delle segreterie, l’accesso dei difensori, degli ausiliari, dei cittadini e il lavoro del giudice. La differenza tra digitalizzazione segmentata e digitalizzazione integrale non è soltanto quantitativa: è qualitativa. 

La digitalizzazione di singoli adempimenti produce certamente vantaggi operativi, ma lascia il processo ancorato a una logica analogica. La digitalizzazione dell’intero ciclo processuale, invece, modifica l’organizzazione: il fascicolo nasce, circola, viene trattato e conservato dentro un ambiente unitario, nel quale anche il dato processuale può essere formato e governato in modo coerente. Il PAT ha quindi inciso sulla stessa infrastruttura della funzione giurisdizionale amministrativa. La digitalizzazione integrale del processo ha consentito anche la formazione di un patrimonio documentale e informativo essenziale. Il fascicolo digitale non è soltanto il contenitore degli atti: è il luogo nel quale si generano, in modo strutturato, informazioni sul processo. A ciò si è aggiunta la digitalizzazione dei fascicoli pregressi, che ha dato continuità all’intero patrimonio documentale. Questo punto è essenziale per comprendere gli sviluppi successivi. Senza un processo integralmente digitale, non vi sarebbe stato un patrimonio informativo omogeneo. Senza un patrimonio informativo omogeneo, non sarebbe stato possibile costruire una vera politica del dato. Senza una politica del dato, non avrebbero potuto svilupparsi in modo maturo strumenti di business intelligence e applicazioni di intelligenza artificiale.

Ma il PAT non vive da solo. Il cuore tecnologico di questa trasformazione è il Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA). Il SIGA è l’infrastruttura attraverso la quale si svolge, si organizza e si rende possibile l’intero ciclo delle attività giurisdizionali e amministrative. Proprio per questo non può essere considerato un sistema statico. Deve evolvere continuamente: per adeguamenti normativi e tecnologici, esigenze organizzative, sicurezza, manutenzione evolutiva, reingegnerizzazione. In questo quadro si colloca la reingegnerizzazione dei portali. I portali sono il punto di accesso concreto al processo telematico. La loro evoluzione non è un semplice restyling grafico: segna il passaggio da portali prevalentemente informativi a portali pienamente operativi. Attraverso il portale operativo l’utente non si limita a consultare informazioni, ma interagisce con il fascicolo, deposita, riceve dati strutturati e opera con maggiore sicurezza e tracciabilità.

Tra le innovazioni più significative merita di essere evidenziato il nuovo portale dell’avvocato. L’identità digitale (SPIDCIE, CNS) supera la logica debole di username e password e rafforza la riconducibilità delle attività. L’introduzione del profilo del collaboratore, inoltre, ha adeguato il sistema alla realtà organizzativa degli studi professionali e delle avvocature pubbliche, superando pratiche rischiose come la condivisione delle credenziali. Attraverso il Formweb è stata introdotta una modalità guidata di deposito degli atti processuali, organizzata per tipologia di deposito e fondata sulla compilazione di campi prestabiliti.

Il Formweb non è soltanto semplificazione per l’avvocato. È uno strumento che incide sulla qualità del dato processuale: riduce errori e omissioni, consente il salvataggio progressivo della bozza e favorisce una più ordinata rappresentazione delle informazioni nel fascicolo informatico. In questa nuova fase evolutiva si inserisce anche la realizzazione di una scrivania del magistrato, integrata al web, già messa in esercizio in numerose sedi. Ecco il punto: portali ben progettati, modalità di deposito strutturate, accessi sicuri, profili utente coerenti e applicativi aggiornati non producono soltanto efficienza. Producono qualità informativa. E la qualità informativa è la condizione di tutti gli sviluppi successivi.

Il dato come infrastruttura istituzionale

Nella digitalizzazione della giustizia, il dato non può essere considerato un semplice prodotto secondario dell’attività processuale. Non è un residuo dell’organizzazione, ma una componente strutturale dell’ecosistema digitale. Le informazioni, se raccolte in modo coerente, strutturate correttamente, conservate con adeguate garanzie e rese disponibili secondo regole chiare, diventano una risorsa fondamentale per il governo della giurisdizione. Ma proprio per questo il dato deve essere governato. La disponibilità di grandi quantità di informazioni, da sola, non basta; anzi, può diventare un fattore di rischio se non è accompagnata da qualità, tracciabilità, integrità, minimizzazione, interoperabilità e controllo interno.

Su questi principi si è progressivamente costruita la data policy della Giustizia amministrativa. Questa impostazione consente di comprendere il valore del Data Warehouse della Giustizia amministrativa. Il Data Warehouse è un repository centralizzato di dati e metadati: un’infrastruttura di storicizzazione, organizzazione e analisi del patrimonio informativo generato dal sistema. Attraverso il DWH è possibile monitorare pendenze, tempi di definizione, stati dei ricorsi, performance organizzative e altri indicatori rilevanti. Non si tratta di ridurre la giustizia a numeri. Si tratta di disporre di strumenti conoscitivi più affidabili per comprendere meglio l’organizzazione, individuare criticità, programmare interventi, distribuire risorse e monitorare l’impatto delle scelte organizzative. Il dato, in questa prospettiva, non sostituisce la valutazione istituzionale: la rende più consapevole. Accanto alla dimensione interna del Data Warehouse si colloca la dimensione esterna della trasparenza, rappresentata dal portale OpenGA. OpenGA restituisce all’esterno, in modo strutturato, accessibile e riutilizzabile, una parte del patrimonio informativo della Giustizia amministrativa, nel rispetto dei limiti imposti dalla protezione dei dati personali, dalla sicurezza e dalla natura della funzione giurisdizionale. Anche qui è essenziale il bilanciamento. La trasparenza è un valore fondamentale, ma l’apertura del dato, nella giurisdizione, non può essere indiscriminata. La scelta della Giustizia amministrativa è stata quella di assicurare ampia diffusione dei dati strutturali e organizzativi, ma senza accesso massivo e automatizzato ai testi integrali delle decisioni attraverso i dataset open.

Il materiale giurisdizionale, infatti, è estremamente delicato. Anche quando è pubblicato e consultabile, può contenere, direttamente o indirettamente, riferimenti a vicende personali, familiari, sanitarie, economiche, professionali, imprenditoriali, a dati relativi a minori o a situazioni patrimoniali. In un ambiente caratterizzato da accesso massivo, correlazione automatizzata e capacità di elaborazione algoritmica, il rischio muta di scala: informazioni sparse possono essere ricomposte; elementi apparentemente anonimi possono favorire re-identificazione, profilazione o sfruttamento distorsivo. Emerge così il nesso strutturale tra politica del dato e intelligenza artificiale. Prima ancora di parlare di IA, occorre parlare di dati: quali dati vengono utilizzati, da dove provengono, con quale qualità, con quali garanzie, con quali finalità e sotto quale controllo. La Giustizia amministrativa ha potuto avviare applicazioni evolute proprio perché aveva progressivamente costruito un patrimonio informativo interno, omogeneo, tracciabile e presidiato. Il dato, dunque, non è una premessa tecnica. È una garanzia istituzionale essenziale nei processi di integrazione delle tecnologie di IA.

Intelligenza artificiale e piattaforma BI/IA: il confine della giurisdizione

L’intelligenza artificiale nella giurisdizione non è una tecnologia come le altre. Il suo impiego non è solo questione di efficienza: incide, o può incidere, sul modo in cui le informazioni vengono selezionate, ordinate, correlate e restituite all’utilizzatore. Quando l’utilizzatore è un giudice, la questione cambia natura. La domanda è: “a quali condizioni questa tecnologia può essere utilizzata senza alterare la natura della funzione giurisdizionale?”

Il giudice non è un mero utilizzatore di informazioni. È il soggetto al quale l’ordinamento affida il compito di trasformare il conflitto in decisione, il fatto in qualificazione giuridica, la norma generale in risposta al caso concreto. L’intelligenza artificiale opera invece secondo una razionalità diversa di tipo statistico: individua ricorrenze, correla dati, riconosce pattern, genera testi plausibili, ordina informazioni secondo logiche statistiche, probabilistiche e predittive. Queste capacità possono essere molto utili, ma non coincidono con la razionalità giuridica. Il diritto non si esaurisce nella frequenza del già deciso, né nella probabilità di un esito. Il rischio più realistico non è il giudice sostituito dalla macchina. È il giudice accompagnato, orientato, progressivamente conformato dalla macchina. Un sistema che suggerisce l’esito più probabile, attribuisce un peso ai precedenti, propone la motivazione o ordina il materiale secondo criteri opachi può incidere sul ragionamento del giudice anche senza sostituirlo formalmente. Ma la macchina può aiutare il giudice a vedere meglio. Non deve dirgli che cosa deve vedere. Può rendere più accessibile il patrimonio informativo, senza trasformarsi in un criterio occulto di selezione della rilevanza. Può assistere attività preparatorie, organizzative, documentali e ricognitive. Non deve occupare lo spazio della valutazione, dell’argomentazione e della decisione.

Da qui discende una distinzione fondamentale. Sono compatibili gli impieghi che restano sul terreno del supporto conoscitivo, organizzativo o documentale: ricerca semantica, individuazione di ricorsi simili, consultazione di norme e precedenti, analisi dei flussi, anonimizzazione, ausilio alle segreterie. Diventano invece problematici gli strumenti che si avvicinano al momento decisorio: suggeriscono la soluzione, generano bozze motivazionali, gerarchizzano i precedenti in funzione predittiva o indicano l’argomento preferibile. È su questa linea che si colloca anche il quadro regolatorio. L’AI Act adotta un approccio fondato sul rischio e considera particolarmente sensibili i sistemi destinati ad assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a un insieme concreto di fatti. La normativa nazionale si muove nella stessa direzione: l’art. 15 della Legge n.132/2025 afferma che, nei casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, resta sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.

È la legge stessa, dunque, a indicare il confine. Ma non basta evitare la sostituzione formale. Occorre evitare anche il condizionamento opaco. Non sarebbe sufficiente dire che il giudice resta “nel circuito” se l’ambiente informativo nel quale opera fosse costruito da sistemi non verificabili o non adeguatamente governati; né sarebbe sufficiente affermare che l’output è solo un suggerimento, se quel suggerimento arriva prima del ragionamento umano e finisce per orientarlo. Per questo la garanzia deve essere costruita a monte: nella scelta dei casi d’uso, nella qualità dei dati, nell’architettura dell’infrastruttura, nella tracciabilità dei flussi, nella sicurezza, nella verificabilità, nella formazione degli utenti, nel monitoraggio continuo. La piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale della Giustizia amministrativa nasce dentro questo perimetro. Non è una licenza generalista acquistata sul mercato, né una sperimentazione isolata. È un’evoluzione dell’ecosistema digitale interno, realizzata nell’ambito delle progettualità PNRR, e si compone di due segmenti integrati: Business Intelligence e Intelligenza Artificiale. Il segmento di Business Intelligence consente analisi statistica, monitoraggio organizzativo e supporto alle decisioni di governance. Il segmento di Intelligenza Artificiale supporta l’attività dei magistrati e delle segreterie: non per decidere o predire esiti, ma per individuare ricorsi simili, effettuare ricerca semantica, anonimizzare provvedimenti, consultare norme e precedenti. L’IA della Giustizia amministrativa non genera testi e si limita a restituire elenchi selezionati, ad anonimizzare provvedimenti, a consentire di visualizzare referenti normativi o giurisprudenziali indicati negli atti. Si tratta di un modello di supporto alla giurisdizione, costruito su dati interni, controllati e governati, su casi d’uso selezionati, su infrastrutture presidiate e su una costante responsabilità umana e istituzionale.

Il metodo progettuale è parte essenziale del modello. Primo presidio: dati interni e controllati. Secondo: casi d’uso selezionati, perché non tutto ciò che è tecnicamente possibile è istituzionalmente compatibile. Terzo: pipeline dedicate, che consentono di scomporre l’elaborazione in passaggi riconoscibili e verificabili, contrastando il rischio della black box. Quarto: supervisione dei magistrati, non utenti finali passivi, ma parte del processo di costruzione, validazione e sorveglianza. Quinto: controllo dell’intero ciclo di vita, perché un sistema di IA non può essere valutato solo al momento della sua introduzione, ma deve essere monitorato nel tempo. Questa impostazione, caratterizzata da un ruolo forte del giudice non solo a valle quale utilizzatore, ma lungo tutto il ciclo di vita di questi sistemi, distingue il modello della Giustizia amministrativa da un generico utilizzo di strumenti disponibili sul mercato. Il punto non è la maggiore o minore potenza dello strumento. I sistemi generalisti dei grandi operatori sono certamente più potenti sul piano computazionale. Il punto è il livello di governo. Nella giurisdizione non basta poter usare uno strumento. Occorre poterlo governare. Non basta che l’output sia utile. Occorre sapere da dove proviene, come è stato prodotto, quali dati ha utilizzato, quali limiti presenta, quali controlli sono possibili e quale effetto può avere sul lavoro del giudice.

Governance, indipendenza tecnologica ed esternalizzazioni

Tutto quello di cui sinora abbiamo parlato presuppone una componente imprescindibile: l’infrastruttura. Prima ancora delle applicazioni, dei modelli e delle singole funzionalità, viene in rilievo il “luogo” – tecnico, giuridico e organizzativo – nel quale il sistema opera, i dati vengono conservati e trattati, gli accessi sono regolati e gli output vengono prodotti. Non basta chiedersi se uno strumento sia utile o performante. Occorre chiedersi dove opera, quali dati tratta, chi esercita poteri su quelle infrastrutture, quali garanzie di continuità, sicurezza, auditabilità e reversibilità siano effettivamente disponibili. Nella giustizia, l’infrastruttura non è neutra. Per questa ragione, nella Giustizia amministrativa, la migrazione al cloud ha rappresentato un passaggio strategico. Occorre però distinguere. L’infrastruttura ordinaria della Giustizia amministrativa è oggi incentrata su cloud certificati e conformi alla normativa vigente. Si tratta di cloud che utilizziamo in una accezione, per così dire, statica: l’atto depositato nel fascicolo, il provvedimento emesso, le comunicazioni di segreteria e tutto ciò che è funzionale al processo amministrativo telematico. Entro questo perimetro disponiamo di un livello adeguato di governo: conosciamo l’ambiente nel quale i dati sono collocati, le regole che ne disciplinano il trattamento, le condizioni di sicurezza e i presidi di continuità operativa. Ma quando una funzione costituzionalmente essenziale come la giurisdizione si fonda su infrastrutture tecnologiche complesse, spesso esterne all’amministrazione, la questione decisiva diventa quella dell’indipendenza digitale. Indipendenza digitale non significa autarchia tecnologica, non significa costruire tutto in casa escludendo il mercato. Significa capacità dell’amministrazione di conoscere, controllare, verificare, correggere, sostituire e, se necessario, dismettere le soluzioni tecnologiche da cui dipendono funzioni essenziali. Nel settore della giustizia, l’esternalizzazione tecnologica è in larga misura inevitabile, ma non è neutrale. Nessuna amministrazione può realisticamente disporre, da sola, di tutte le infrastrutture, competenze e risorse necessarie. Ma il ricorso al mercato non può trasformarsi in una delega. Nella giurisdizione non si può esternalizzare la responsabilità istituzionale. La tecnologia può essere esterna. La responsabilità no. Le clausole contrattuali sono necessarie, ma non esauriscono la garanzia. La giurisdizione non può fondarsi su una fiducia non verificabile né su una tutela solo civilistica da inadempimento contrattuale, tanto più quando il funzionamento effettivo della catena tecnologica non sia pienamente conoscibile dall’amministrazione. Non basta dire: il sistema è conforme. Occorre poter controllare come, dove, quando e da chi quella conformità è assicurata.

Questa distinzione consente di comprendere la differenza tra gli strumenti di IA realizzati all’interno della Giustizia amministrativa e strumenti generalisti oggi disponibili, come Copilot. Copilot non è, ai fini che qui interessano, una IA governata dall’istituzione che la utilizza. E non è neanche una IA ma piuttosto un aggregatore di IA, integrato in un ecosistema proprietario più ampio, in continua evoluzione, governato dal fornitore e costruito per finalità generali di produttività individuale e organizzativa. I nostri strumenti, invece, lavorano su un’infrastruttura dedicata, collocata a Milano, e i dati non escono da quel perimetro. Gli LLM utilizzati sono modelli di dimensioni contenute, selezionati e ottimizzati per operare entro un vincolo computazionale controllato, con una disponibilità massima di memoria GPU pari a 48 GB di VRAM. È evidente che, in termini di potenza computazionale e capacità generativa generale, questi strumenti non sono paragonabili a modelli molto più performanti, sostenuti da enormi capacità di calcolo. Ma questa è una scelta consapevole e, per noi, irrinunciabile. Non abbiamo inseguito il modello più potente in astratto; abbiamo scelto il modello più compatibile con le esigenze della funzione: dati interni, perimetro controllato, infrastruttura dedicata, casi d’uso circoscritti, verificabilità degli output, sostenibilità delle risorse e governo effettivo del ciclo di vita. È vero che le versioni più recenti dei contratti relativi a servizi a pagamento, come Copilot, prevedono clausole secondo le quali i dati immessi dagli utenti non sono utilizzati per addestrare i modelli. Ma, nella prospettiva della giurisdizione, questo non è a nostro avviso sufficiente. In primo luogo, perché si tratta di una tutela essenzialmente contrattuale e civilistica: ove la garanzia fosse violata, l’inadempimento non sarebbe necessariamente agevole da rilevare, né sarebbe sempre possibile ricostruire il percorso del dato e le modalità effettive del suo trattamento. In secondo luogo, perché una clausola contrattuale non assicura di per sé, con presidi tecnici e organizzativi verificabili, la permanenza della piena titolarità e del governo effettivo del dato in capo all’istituzione. In terzo luogo, perché resta aperto il tema della sovranità dei dati personali e della localizzazione effettiva delle elaborazioni, anche in relazione alla possibilità che, per esigenze di carico o di picco, vengano utilizzate istanze di elaborazione non collocate nell’Unione europea. Sono profili che in altri contesti possono forse essere gestiti attraverso clausole, policy e valutazioni di rischio proporzionate. Ma nella giurisdizione, quando vengono in rilievo atti, fascicoli, provvedimenti, dati personali, materiali preparatori e contenuti destinati a entrare nel lavoro del magistrato, il livello di garanzia richiesto deve essere più elevato. A questo si collega anche il tema della sostenibilità. I modelli di grandi dimensioni richiedono potenza di calcolo, energia, infrastrutture e costi significativi. In alcuni casi, soprattutto quando si dispone di dati interni di elevata qualità e di casi d’uso circoscritti, modelli più leggeri, specializzati e controllabili possono essere più efficienti, sostenibili e coerenti con le esigenze dell’istituzione. Anche questa è una scelta di governo.

Oltre l’ecosistema presidiato: competenze e responsabilità

Resta, infine, un ultimo livello del problema. Fin qui l’attenzione si è concentrata sull’ecosistema presidiato della Giustizia amministrativa. Ma nessun ecosistema istituzionale, per quanto ben costruito, può esaurire l’intero spazio nel quale oggi le tecnologie di intelligenza artificiale vengono utilizzate. Accanto all’ecosistema governato esiste uno spazio diverso: quello dell’uso individuale, esterno, spontaneo, non sempre consapevole e non sempre controllabile. Questo spazio riguarda tutti gli operatori del diritto. Il primo rischio riguarda i dati. Quando un operatore utilizza strumenti esterni con atti, bozze, documenti, provvedimenti, appunti, fascicoli, dati personali o materiali giurisdizionali, il contenuto non resta più necessariamente dentro un ambiente istituzionale governato. Non è solo un problema di trasmissione impropria di dati riservati o personali: è il fatto che il materiale giuridico e processuale, quando viene immesso in ambienti esterni, può essere esposto a forme di trattamento, conservazione, correlazione o riutilizzo non sempre immediatamente percepibili dall’utente.

Il secondo rischio riguarda l’output. I sistemi di intelligenza artificiale generativa producono risposte plausibili, spesso linguisticamente efficaci, formalmente ordinate, apparentemente convincenti. Ma nel diritto la plausibilità non coincide con la correttezza. Una risposta ben scritta può essere giuridicamente sbagliata; una citazione può essere inesatta; un precedente può essere richiamato fuori contesto; una sintesi può omettere proprio il dato decisivo. Il rischio più insidioso non è l’errore manifesto. È l’errore plausibile che proprio perché non appare subito tale può insinuarsi nel ragionamento, orientare la ricerca, condizionare la scrittura, ridurre il dubbio, anticipare una conclusione. Il terzo rischio riguarda la formazione del ragionamento giuridico. L’intelligenza artificiale opera secondo una razionalità statistica, probabilistica, predittiva. La razionalità giuridica, invece, è argomentativa, giustificativa, responsabile. Qui si colloca il rischio della delega mentale: non la sostituzione formale del giudice, ma l’abitudine progressiva a ragionare dentro un perimetro costruito da altri. È il rischio di scambiare il plausibile per pertinente, il rapido per corretto, il frequente per giusto, il “buono abbastanza” per motivato. La risposta non può essere il divieto astratto e generalizzato: sarebbe irrealistico. Ma non può essere neppure l’abbandono alle scelte individuali: sarebbe irresponsabile. La risposta deve essere la costruzione di competenze. La formazione non è un adempimento accessorio, né un corso tecnico su come formulare un prompt. È la condizione che rende possibile un uso consapevole, critico e responsabile dell’intelligenza artificiale. Occorre formare gli operatori del diritto non solo a usare gli strumenti, ma a comprenderne la natura: quali dati utilizzano, quali limiti strutturali presentano, quali errori possono generare, quale effetto possono avere sul ragionamento.

Un orizzonte ulteriore è quello dei modelli agentici, capaci di agire con crescente autonomia: quanto più la tecnologia agisce, tanto più deve essere forte la capacità istituzionale di governarla. Un ecosistema presidiato non è fatto soltanto di infrastrutture sicure e strumenti validati. È fatto anche di utenti consapevoli. La sicurezza dipende dall’architettura tecnica, ma anche dai comportamenti. La qualità del dato dipende dai sistemi, ma anche da chi lo inserisce, lo classifica, lo utilizza, lo sottopone a strumenti esterni. La responsabilità del giudice non dipende solo dal fatto che la decisione resti formalmente sua; dipende anche dal modo in cui si è formato il percorso conoscitivo e argomentativo che conduce a quella decisione.

Conclusioni

Le considerazioni svolte consentono, a questo punto, di raccogliere il filo del percorso. La digitalizzazione della Giustizia amministrativa non è stata, e non è, una sequenza di interventi tecnici separati. È la costruzione progressiva di un ecosistema istituzionale. Il PAT ha creato il flusso digitale; SIGA e i portali lo hanno reso operativo; la politica del dato lo ha reso governabile; il Data Warehouse lo ha reso analizzabile; OpenGA ne ha consentito una restituzione esterna controllata; la Business Intelligence e l’Intelligenza Artificiale hanno iniziato a valorizzarlo in un ambiente presidiato. Questa sequenza mostra che la trasformazione digitale, nella giurisdizione, non può essere improvvisata. Non basta introdurre strumenti o acquistare tecnologie. Occorre costruire le condizioni istituzionali, organizzative, tecniche e culturali perché la tecnologia possa essere utilizzata senza alterare la natura della funzione giurisdizionale. La vera alternativa è tra tecnologia governata e tecnologia non governata. Tra innovazione presidiata e innovazione affidata a garanzie soltanto dichiarate. Tra strumenti che rafforzano la funzione giurisdizionale e strumenti che rischiano di modificarne surrettiziamente il modo di operare.

Il metodo seguito può essere sintetizzato così:

  • la tecnologia deve essere servente, non sostitutiva;
  • il dato deve essere governato lungo l’intero ciclo di vita;
  • l’intelligenza artificiale può essere utilizzata solo entro casi d’uso selezionati, verificabili e compatibili con la natura della giurisdizione;
  • sicurezza, indipendenza digitale e controllo della catena tecnologica sono condizioni dell’affidabilità istituzionale;
  • nessuna architettura tecnica è sufficiente senza competenze diffuse, formazione continua e responsabilità individuale.

La giustizia non può essere governata dalla fretta cognitiva. Ha bisogno di studio, dubbio, ascolto, motivazione. 

Ha bisogno anche di tecnologia, ma di una tecnologia che sia davvero solo servente: capace di alleggerire ciò che è ripetitivo e liberare tempo e attenzione per ciò che è propriamente umano. E la vera modernità non è usare l’intelligenza artificiale comunque. È usarla senza perdere indipendenza, responsabilità e fiducia. Una giustizia, quindi, che usa l’IA entro limiti chiari e governati, preservando la propria intelligenza istituzionale, giuridica e umana.

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